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LINEE GUIDA PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI RUMOROSE

 

 

Visto il “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”, coordinato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2014 n. 38/R

 

si comunica quanto segue:

 

 

Si richiede a chiunque voglia organizzare attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, qualora dette attività comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, di presentare al Comune la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività rumorosa.

 

Se l’attività rumorosa rispetta i limiti dettati dal piano di classificazione acustica comunale, sarà concessa l’autorizzazione nel rispetto dei limiti imposti.

 

Nel caso in cui, invece, l’attività non rispetti i limiti imposti dalla zonizzazione comunale, dovrà essere presentata una richiesta di autorizzazione in deroga che potrà essere:

 

1)    Richiesta di autorizzazione in deroga non semplificata: se l’attività rumorosa si svolge in aree non destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, e comunque non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, se l’evento supera le ore 24.00 e se supera i seguenti limiti di emissione sonora:

 

     in ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;

- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell’unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore.

 

in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;

- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.

 

 

Alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga è allegata una relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, che indica e contiene:

 

a) l’elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;

 

b) una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

 

c) …

 

d) la durata complessiva della manifestazione e quella delle singole attività in cui si articola;

 

e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);

 

f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

 

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all’articolo 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.

 

Tale richiesta dovrà essere presentata almeno 45 gg prima dell’inizio dell’evento e dovrà essere trasmessa alla ASL competente per territorio, che rilascerà un parere di competenza, sulla base del quale il comune poi rilascerà l’autorizzazione finale.

 

2)    Richiesta di autorizzazione in deroga semplificata: se l’attività rumorosa si svolge in aree non destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, se l’evento non supera le ore 24.00 e se non supera i seguenti limiti di emissione sonora:

 

in ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;

- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell’unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore.

 

in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:

- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;

- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.

 

La richiesta di autorizzazione in deroga semplificata dovrà essere trasmessa al comune almeno 30 gg prima dell’evento, corredata dalla dichiarazione di rispetto dell’orario (fino alle ore 24.00) e di rispetto dei limiti di emissione imposti per la deroga semplificata.

 

Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, la domanda di autorizzazione indica e contiene:

 

1.      l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

 

2.      una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.

 

3.      una relazione redatta da un tecnico competente di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

 

 

N.B. Si ricorda che senza l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività rumorosa, gli eventi o le manifestazioni temporanee che comportano l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi non potranno avere luogo.

 

 

   

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