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Indicazioni operative in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio, ai sensi dell’art.103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18



Le presenti indicazioni operative sono definite per dar seguito alle diverse istanze e richieste di  chiarimento pervenute e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19), che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità degli atti in scadenza.

Fermo restando che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 103, le amministrazioni sono tenute ad
adottare adeguate misure organizzative per assicurare una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti, con riferimento ai procedimenti urbanistici ed edilizi, si precisa quanto segue.

§ 1. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in itinere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data, fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1 del d.l.18/2020).
La sospensione dei termini opera per tutti quelli previsti nei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 65/2014 relativi:
- alla pianificazione territoriale e urbanistica (quali procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, relative conferenze di servizi, etc.) e ai piani e programmi di settore e accordi di programma;
- all’attività edilizia (procedimenti relativi ai titoli abilitativi, ivi compresi il controllo degli stessi e i relativi endoprocedimenti).
Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, con conseguente traslazione dei termini.
Pertanto:
a) per effetto di tale sospensione, non si deve computare nel calcolo dei termini il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020. Pertanto, facendo un esempio, un procedimento relativo ad un Piano Operativo avviato il 30 gennaio 2020 con termine finale per l’approvazione di 3 anni, a partire dal 16 aprile dovrà essere concluso entro 3 anni – 23 giorni decorsi = 3 x 365 – 23 = 1072 giorni; un termine endoprocementale di 60 giorni (periodo pubblicazione per osservazioni, richiesta pareri/contributi, ecc.) che abbia iniziato a decorrere il 15 febbraio, riparte dal 16 aprile e il relativo parere/assenso deve essere rilasciato entro 60 – 8 (giorni decorsi) = 52 giorni;
b) per i procedimenti avviati tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020 compreso, non si deve computare, nel calcolo dei termini, il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Di conseguenza, tutti i termini interni, endoprocedimentali, finali ed esecutivi che cadono in tale lasso di tempo decorrono integralmente a partire dal 16 aprile 2020.
La sospensione dei termini comporta, inoltre, la proroga o il differimento per un tempo corrispondente dei termini di formazione della volontà conclusiva nei casi di silenzio significativo previsti dall’ordinamento.

§2. Proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, (articolo 103, comma 2 del d.l.18/2020).
La proroga fino al 15 giugno riguarda la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, con effetto retroattivo avendo efficacia anche per gli atti già scaduti tra il 31 gennaio 2020 ed il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del d.l.18/2020.

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