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NEWS

REGIONE TOSCANA - NUOVE DIPOSIZIONI FINO AL 3 MAGGIO

Dpcm 10 Aprile: le nuove disposizioni fino al 3 Maggio

Il Dpcm 10 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone una serie di misure con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

In particolare:

riepiloga e rafforza le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza già disposte nei confronti di tutta la cittadinanza con i Decreti delle scorse settimane.

Conferma la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ECCETTO quelle già consentite dal Dpcm 11 marzo, alle quali aggiunge (guarda l' Allegato 1 del Dpcm 10 Aprile):

•  commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

•  commercio al dettaglio di libri

•  commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

RESTANO INOLTRE CONSENTITE:

•  l'attività di edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccherie;

• quella degli esercizi di somministrazione lungo le autostrade (con obbligo di consumazione fuori dall'esercizio), e in ospedali ed aeroporti

•  mense e catering continuativo su base contrattuale

tra i servizi per la persona (Allegato 2):

•  lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

•  attività delle lavanderie industriali

•  altre lavanderie, tintorie

•  servizi di pompe funebri e attività connesse

Per tutte le attività consentite è ribadita la necessità di garantire misure di prevenzione (sicurezza interpersonale, ingressi dilazionati, impedire soste prolungate all'interno dei locali) riassunte nell' Allegato 5.

 

Il presidente Rossi ha firmato l’ Ordinanza n. 33 del 13 Aprile con le misure, comportamenti e procedure da rispettare in vista della riapertura di alcune attività a partire da martedì 14 aprile.

 
La riapertura delle attività consentite ai sensi del dpcm del 10 aprirle 2020 è possibile solo se è garantito il rispetto delle seguenti misure:


obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti

il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente

lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso

l’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso

l’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori

per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza

l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi

l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita

l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso

l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8.

l’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria

 

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