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Regione Toscana: Ordinanza n. 59 del 22/05/2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2
1.Tutte le attività per le quali il DPCM 17/05/2020 non stabilisca un espresso divieto di esercizio o una diversa data di apertura si intendono riattivabili dal 18 maggio;
2. in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli, trovano applicazione i principi e le misure di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 48/2020; n.57/2020, nonché i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5/2020.
Disposizioni per attività specifiche
3. al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di cui all’allegato 17 del DPCM 1705/2020 di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e delle ordinanze regionali;
4. che le attività di luna park e spettacolo viaggiante, sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1; le attività di spettacolo viaggiante potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;
5. le attività di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2;
6. che l’attività di biblioteche e archivi, sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 3;
7. che le attività degli acquari con spazi espositivi al chiuso sono esercitate nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 2 ,di cui al punto 5 adeguate allo specifico contesto; è fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
8. che l’attività delle guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici, sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 4;
9. che l’attività dei giardini zoologici, in quanto assimilabili ai parchi, ville e giardini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 17/05/2020, è esercitata nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 8, punto 1, del DPCM sopra richiamato, oltre che delle linee guida di cui all'Allegato 17 del medesimo DPCM con riferimento agli specifici servizi o attività offerte all’interno del giardino zoologico quali ad es. servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, ecc; è fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
10. che, fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal DPCM del 17 maggio 2020, l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere ecc.), può essere effettuata con le modalità di cui al punto 2 della presente ordinanza;
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 22 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
A decorrere dal 3 giugno cessa di avere efficacia il punto 13 dell’ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2, relativo al divieto di rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanza.