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Regione Toscana: Ordinanza n. 60 del 27/05/2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2
1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere, di cui all’allegato 1;
2. in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli trovano, comunque, applicazione i principi e le misure di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.48/2020, n.57/2020 i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5/2020;
3. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
Disposizioni per specifiche attività
4. Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 maggio di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:
Disposizioni per strutture ricettive all’aria aperta
5. che le attività delle strutture ricettive all’aria aperta sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2;
Disposizioni per parchi tematici e di divertimento
6. che le attività delle strutture per parchi tematici e di divertimento sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 3;
Disposizioni per stabilimenti balneari
7. che le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 4;
Disposizioni per circoli culturali e ricreativi
8. è consentita la riapertura dei circoli culturali e ricreativi nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1 ;
Disposizioni per strutture termali e centri benessere
9. è consentita la riapertura delle strutture termali e dei centri benessere nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1;
Disposizioni per percorsi di formazione
10. è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
11. la parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all’interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo di cui al punto 10, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;
12. lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
13. è consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;
14. è consentito ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell’allegato sopra citato;
15. in ogni caso l’organizzazione delle attività di cui ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
Disposizioni per biblioteche e archivi
16. che l’attività di biblioteche e archivi sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 6;
Disposizioni per aree giochi per bambini
17. che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;
18. che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.
19. di integrare gli ambiti di soggetti, di cui alle ordinanze n.23/2020, 39/2020 e 54/2020, con l’ulteriore categoria degli assistenti bagnanti, prevedendo che per gli stessi i test sierologici rapidi siano effettuati con oneri a carico delle Aziende sanitarie, trattandosi di iniziativa di sanità pubblica;
DISPOSIZIONI FINALI
Cessa di avere efficacia l’Allegato 3 dell’ordinanza n.59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 relativo all’attività di biblioteche e archivi;
La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.