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Sospensione attività strutture ricettive nel periodo di emergenza sanitaria
Al fine di affrontare il delicato tema delle sospensioni dell’attività delle strutture ricettive durante la grave crisi del settore conseguente al Covid-19, con la "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019" (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno scorso) sono state apportate alcune modifiche nella l.r. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali. Ne consegue che - a partire dall’entrata in vigore della legge - ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.
Si ritiene inoltre utile ricordare che dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative via via vigenti.
Per tutte le strutture ricettive non alberghiere, i Dpcm che si sono succeduti dal 9 marzo in poi ne hanno imposto la chiusura (con efficacia dal 10 marzo).
La chiusura forzosa ha avuto termine il 18 maggio, come da Dpcm del 17 maggio 2020 e da Ordinanza PGR n.57 di pari data.
Dal 18 maggio tutte le strutture ricettive non alberghiere sono state autorizzate a riaprire, senza dover comunicare la riapertura ad alcuna autorità/ufficio della PA .
La disciplina della sospensione volontaria e la conseguente riapertura ai sensi del TU sul turismo non si sono ovviamente applicate alla fattispecie della chiusura ope legis.
Per la fase antecedente l’entrata in vigore della suddetta modifica normativa e quindi per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio, ferma restando la comunicazione della sospensione al SUAP, il termine di sospensione è da intendersi, anche grazie a quanto definito dall'art.99 del T.U. 773/1931 (TULPS) in relazione alla forza maggiore, valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020 ovvero il termine dello “stato di emergenza” dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza vale come causa di forza maggiore.