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LR 68 del 23 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni in materia di commercio – Modifiche alla LR 62/2018”.

Nel BURT del 29 luglio 2020 è stata pubblicata la LR 68 del 23 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni in materia di commercio – Modifiche alla LR 62/2018”.


Vediamo alcune delle principali modifiche:


PREAMBOLO Punto 10
E’ stato tolto “il divieto di affidare l’attività di somministrazione in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori”.


ART. 12 Requisiti professionali
Viene aggiunto il comma 5 bis, con il quale la Regione incentiva la partecipazione volontaria, a proprie spese, degli operatori in attività ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5, attraverso la predisposizione di un piano annuale per la concessione di buoni formativi.


ART. 32 Definizioni
Sono state aggiunte due lettere al comma 1 dell’art. 32 che intervengono sui mercatini degli hobbisti, fenomeno in grande espansione, sul quale abbiamo più volte chiesto una regolamentazione.
Alla lettera j bis) la definizione di hobbisti: “gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis;”
Alla lettera j ter) la definizione sui mercatini degli hobbisti: tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis); “


Art. 5 Attività mediante posteggio
Al comma 2 dell’articolo 35 dopo le parole: “il titolare” sono inserite le seguenti: “, anche se abbia concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa,”
Con questa modifica viene chiarito un aspetto molto importante che dovremo affrontare in questi mesi prima di entrare nella fase di rinnovo delle concessioni di posteggio, che ricordo verranno rinnovate pressoché tutte entro il 31 dicembre 2020.
Non potranno essere rinnovate le concessioni di posteggio di quelle aziende che hanno concesso in affitto il posteggio e che non risultano iscritte al Registro Imprese come IMPRESE ATTIVE .
I comuni POSSONO di rinnovare, con validità fino al 31 dicembre 2024, le concessioni di posteggio anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale.


Art. 40 bis) Mercatini degli hobbisti
comma 1) gli hobbisti che partecipano al mercatino vendono o barattano in modo occasionale o saltuario merci DA LORO STESSI PRODOTTE DI MODICO VALORE.
La norma prevede anche il prezzo massimo a pezzo € 100,00 e il valore complessivo della merce esposta € 1.000,00.
Comma 2) gli hobbisti dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità (art. 11) e viene stabilito il numero massimo di manifestazioni annuali, in numero di 6 e non potranno farsi sostituire da altri soggetti.
Comma 3) l’hobbista dovrà farsi rilasciare il tesserino di riconoscimento dal comune di residenza o nel caso di residenza fuori Toscana dal Comune in cui si svolge la manifestazione.
Comma 4) L’hobbista per il rilascio del tesserino, dovrà autocertificare che la merce posta in vendita è da lui stesso prodotta
Comma 5) il tesserino ha validità annuale dalla data del rilascio ed è valido su tutto il territorio regionale e deve essere ben visibile durante la manifestazione
Comma 6) La Giunta dovrà stabilire le caratteristiche del tesserino, che dovrà contenere oltre ai dati anagrafici e la fotografia anche gli spazi per le vidimazioni in numero massimo di 6.
Comma 7) Il tesserino verrà vidimato dal comune dove si svolge la manifestazione, anche se la manifestazione fosse organizzata da soggetti diversi dall’amministrazione comunale. Nel caso di manifestazione che dura due giorni è sempre una vidimazione.
Comma 8) Al momento della vidimazione l’hobbista consegna al comune l’inventario della merce posta in vendita o baratto con la descrizione ed il prezzo
Comma 9 ) La merce dovrà essere prezzata unitariamente
Comma 10) il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità.


ART. 43 Piani e Regolamenti Comunali
Viene aggiunto il comma 9 bis) con il quale viene data la facoltà ai comuni di individuare all’interno di mercati e fiere anche promozionali particolari specializzazioni oppure limitare la vendita di particolari prodotti.


Art.44 Obbligo regolarità contributiva
Il comma 5 condiziona la partecipazione a fiere , mercati alla verifica della regolarità contributiva, la modifica permette lo svolgimento dei mercati e fiere a coloro che hanno ricevuto l’esito negativo della verifica fino al momento della decadenza dello stesso.


Art. 48 Esercizio attività
Viene aggiunto il comma 1 bis) con il quale torna l’obbligo dei requisiti morali e professionali anche per quelle attività non soggette a requisiti comunali ( attività dove la somministrazione viene svolta congiuntamente ad un’attività prevalente: trattenimento e svago, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri, librerie, gallerie d’arte, alberghi con ristorante , oppure all’interno di aree di servizio di distributori di carburante, stazioni, aeroporti, porti, empori polifunzionali, al domicilio del consumatore) ,
Viene aggiunto il comma 1 ter) vengono assoggettate al possesso solo dei requisiti di onorabilità invece le attività non soggette a requisiti comunali ( attività dove la somministrazione viene svolta congiuntamente ad un’attività prevalente: sui mezzi di trasporto pubblico, nelle sedi di associazioni e circoli, nelle mense aziendali, negli ospedali, comunità… mense..)


Art. 52 Attività temporanee
Le attività temporanee (le famose sagre) non potranno avere una durata superiore a 10 giorni consecutivi e la modifica aggiunge “o comprendenti due fine settimana”. (Comma 2)


Art. 70 Contenitori distributori ad uso privato
I contenitori – distributori ad uso privato all’interno dell’azienda agricola, sono soggetti a comunicazione al SUAP competente da effettuare almeno 10 giorni prima dell’attivazione e nel rispetto delle regole tecniche della prevenzione incendi.


Art. 87 sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche
Comma 1) invece di 120 giorni vengono concessi quattro mesi di possibile sospensione dell’attività


Art. 90 Subingresso
La comunicazione di subingresso in un attività è presentata prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare, viene abrogata la parte che concedeva 60 giorni di tempo dal trasferimento della titolarità o della gestione.
Non ci saranno dunque più 60 giorni di tempo, ma il subentrante dovrà presentare il subingresso prima dell’effettivo avvio dell’attività.


Art. 103 Pubblicità dei prezzi
Viene tolto l’obbligo durante le vendite promozionali di inserire il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto, pertanto i capi saranno prezzati con il prezzo di vendita iniziale e la % di sconto .


Art. 113 Sanzioni commercio Viene aggiunto il comma 3 bis che prevede sanzioni differenziate in base alla tipologia di commercio (esercizio di vicinato, media struttura, grande struttura) per quanto riguarda le violazioni in materia di vendite straordinarie.
Al comma 6 sono modificate le tipologie di attività che hanno in caso di reiterazione della violazione la possibilità di essere sospese per un periodo non superiore a 20 giorni.


Art. 116 Sanzioni aree pubbliche Sono state inserite le sanzioni per le violazioni degli hobbisti. (comma 3bis)

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