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Modifiche alla l.r. 30/2003 - NORMATIVA SULL'ATTIVITA' AGRITURISTICA
Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 “Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003”
Tra le novità:
1) è stato riscritto tutto l'art. 10 sulla raccolta e trasmissione dei dati statistici e flussi turistici e inserita all'art. 24 la sanzione amm.va per l'omissione della comunicazione dei flussi turistici da parte dell'imprenditore: "L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze…";
2) è stato riscritto tutto l'art. 13 sull'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) inserendo nuovi limiti per tale attività e precisando la questione delle piazzole allestite e fornite di allacciamenti. Viene rimandato al regolamento attuativo della l.r. 30/2003 l'individuazione e la specifica delle caratteristiche dei "mezzi di soggiorno autonomo" utilizzabili;
3) all'art. 17 sono stati riallineati i riferimenti agli art. della l.r. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" modificando in parte l'elenco dei volumi utilizzabili per l'attività agrituristica; (al fine di salvaguardare il territorio rurale e, di conseguenza, il paesaggio toscano è opportuno eliminare la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie)
4) all'art. 18 è stata inserita la specifica che i nuovi servizi igienico-sanitari devono essere realizzati in un unico manufatto, con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico;
6) all'art. 23 sulla "Vigilanza e controllo" è stata spostata la competenza per i controlli sul rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche dalla Regione al Comune di riferimento: al Comune compete la vigilanza sull'osservanza della l.r. 30/2003, con l'esclusione delle verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività, sulla classificazione e caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande che sono di competenza della Regione;
5) sempre all'art. 24 sulle sanzioni amministrative è stata inserita la sanzione nel caso di classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente e inserita la sanzione per l'utilizzo dei prodotti non conformi a quanto prescritto nel caso di somministrazione pasti alimenti e bevande (comma 6 bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande);
6) all'art. 26 per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni è stato modificato il riferimento "per le aziende agricole situate nei territori classificati montani", con il riferimento per le "aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea".
La l.r. 80/2020 è stata approvata dal Consiglio Regionale durante la seduta del 30 luglio 2020 quale testo unificato della PDL 365 e della PDL 394.
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