domanica, 22 dicembre 2024 ore 04:30



 

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CHIARIMENTI DPCM 6 NOVEMBRE

Il Ministero dell’interno ha emanato una nota di chiarimento ed interpretazione autentica del Dpcm 3 novembre. Indichiamo di seguito alcuni degli aspetti principale concernenti le aree gialle, per un approfondimento si consiglia di leggere il testo:

Area Gialla

Fatte tali premesse, appare opportuno evidenziare quali sono i mutamenti intervenuti fra il d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e quello qui in commento con riguardo innanzitutto alle previsioni recate dall’art.1, tenuto conto della sua valenza generale e residuale.

Divieto di spostamenti (art. 1, comma 3)

La citata disposizione stabilisce un generale divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00, fatta eccezione per la sussistenza di cause eccettuative, relativamente alle quali la disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita? ovvero determinate da motivi di salute.

Come gia? nella vigenza di analoghe restrizioni, collegate a precedenti fasi dell’emergenza epidemiologica, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato, il quale, come si e? precisato in premessa, potra? assolvervi producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e utilizzando, a tale scopo, il modulo appositamente predisposto, in dotazione agli operatori delle Forze di polizia.

Il suddetto articolo reca, come si anticipava, una “forte raccomandazione” a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motive di salute, per situazioni di necessita? o per svolgere attivita? o usufruire di servizi non sospesi.

Trattandosi di una raccomandazione, eventuali spostamenti per altre cause non dovranno comunque essere giustificati con autodichiarazione, ne? saranno passibili di sanzione.

Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti che avvengano dopo le 22.00 e fino alle 5.00, si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attivita? assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attivita?, potra? addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, comma 4)

La possibilita? di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, gia? precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilita? di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Trattandosi di un istituto del tutto identico a quello gia? introdotto con il d.P.C.M. del 18 ottobre 2020, salvo che per i profili temporali, si rinvia alle indicazioni precedentemente impartite con circolare di pari numero del 20 ottobre scorso.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino? (art. 1, comma 9, lett. l)

La disposizione reca un’opportuna precisazione e chiarisce i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione, stabilendo che le attivita? di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino? sono sospese “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita? differente”.

Conseguentemente, viene interdetto dalla nuova e piu? restrittiva misura, a titolo di esempio, l’uso di apparecchiature ubicate all’interno di esercizi pubblici o di tabaccherie.

Centri commerciali e mercati (art. 1, comma 9, lett. ff)

Si richiama l’attenzione sulla previsione contenuta nell’ultimo periodo della disposizione in epigrafe, che introduce la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle attivita? indicate, con carattere tassativo, dalla norma, quali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Relativamente al richiamo ai mercati, contenuto nella disposizione in commento, va chiarito che la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto.

Cio? in quanto i mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli e? disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

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