IL RICORSO AVVERSO GLI ATTI TRIBUTARI
Il ricorso avverso gli atti tributari
Ricorso-reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
Per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso-reclamo all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana – Loc. Colonia 58031 Arcidosso (GR), a pena di improcedibilità del ricorso.
L’istanza va presentata con le stesse modalità indicate nell’art.16-bis del Decreto Legislativo n.546/1992 previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l’accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, depositando il ricorso reclamo che vale come ricorso.
Al ricorso reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare.
Ricorso
Per le controversie di valore superiore 50.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a pena di inammissibilità, dalla data di ricevimento dello stesso. Il ricorso, contenente l'esposizione delle proprie ragioni in fatto e in diritto ed intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, deve essere presentato all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana Loc. Colonia 58031 Arcidosso (GR) con le modalità indicate all’articolo 16-bis “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici” del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992.
Il contribuente deve, inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente secondo le modalità indicate all’articolo 16-bis sopra citato. Il ricorso deve essere in regola con il contributo unificato.
Il contribuente può proporre il ricorso personalmente, qualora il valore dell'atto impugnato sia di importo inferiore a € 3.000,00. Viceversa vi è l'obbligo dell'assistenza da parte di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito ecc. iscritto nel relativo albo professionale).
Il contribuente può chiedere alla Commissione Tributaria la discussione in pubblica udienza alla quale può presenziare; tale richiesta va indicata direttamente nel ricorso, ricorso-reclamo o proposta con successiva istanza da presentare all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e presso la segreteria della Commissione Tributaria.
La mancata presentazione del ricorso rende definitivo l'atto e legittima la riscossione della pretesa tributaria dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.
Approfondimenti sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it dove è possibile trovare i modelli fac-simile.