IMU
IMUNuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Per maggiori informazioni si rinvia al link https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova_imu_2020.php
Si ricorda che: ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383 per le successioni aperte dal 25/10/2001, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente. .Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ( art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- A mano presso l'Ufficio Tributi dei singoli comuni dell’Unione al quale la variazione si riferisce che rilascerà apposita ricevuta
- Inviata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno al Comune al quale la variazione si riferisce. La data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione
- Tramite posta certificata all'indirizzo:protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.itindicando nell'oggetto del messaggio " dichiarazione IMU per l'anno 20.." ; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner
CODICI ENTE DA INDICARE NEL MODELLO F24
Comune di Arcidosso |
A369 |
Comune di Castell’Azzara |
C147 |
Comune di Roccalbegna |
H417 |
Comune di Santa Fiora |
I187 |
Comune di Seggiano |
I571 |
Comune di Semproniano |
I601 |
CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24
DESCRIZIONE |
Codice Tributo COMUNE |
Codice Tributo STATO |
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
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IMU – imposta municipale propria per aree edificabili |
3916 |
|
IMU – imposta municipale propria per altri fabbricati |
3918 |
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IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
3930 Quota comune per parte eccedente 0,76% |
3925 Quota Stato |
RAVVEDIMENTO
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
La legge finanziaria 2020 ha ampliato le possibilità per il ravvedimento operoso per gli omessi e i mancati versamenti di tributi degli enti locali, come esemplificato nella tabella che segue:
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
Dal 01/01/2020
periodo successivo, alla scadenza del pagamento dovuto, entro il quale poter usufruire del ravvedimento |
% della sanzione applicabile |
composizione del ravvedimento |
1-14gg |
0,10%(0,1% x ogni giorno) |
imposta non versata + sanzioni 0,10% (x ogni gg) + interessi dovuti per ogni giorno dalla data del dovuto versamento |
15-30gg |
1,50% |
imposta non versata + sanzioni 1,5% + interessi |
31-90gg |
1,67% |
imposta non versata + sanzioni 1,67% + interessi |
90-365gg |
3,75% |
imposta non versata + sanzioni 3,75% + interessi |
da 1 a 2 anni |
4,29% |
imposta non versata + sanzioni 4,29% + interessi |
Oltre 2 anni |
5,00% |
imposta non versata + sanzioni 5,00% + interessi |
Con la procedura del ravvedimento operoso è possibile sanare la propria posizione debitoria versando l’imposta, anche in ritardo, con sanzioni ed interessi minimi |
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Sono anche dovuti gli interessi legali previsti negli anni a cui aggiungere la eventualmente la maggiorazione stabilita dal Comune nel Regolamento delle Entrate. |
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Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non è stata ancora oggetto di contestazione |
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.
(*) Il saggio degli interessi legali è fissato annualmente con apposito decreto del Ministero delle Finanze a cui va aggiunta la eventuale maggiorazione stabilita dal singolo comune
SIMULATORE DI CALCOLO
Al fine di agevolare il calcolo dell’imposta IMU, è a disposizione un calcolatore automatico che permette di effettuare anche la stampa del relativo mod. F24 compilato.Clicca qui